La facoltà per il debitore in concordato preventivo di chiedere la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 non è riservata ai soli casi in cui si sia oltrepassata la fase dell’ammissione e quella del voto ma quando la pendenza alla data del 23 febbraio 2020 coglie i “procedimenti per l’omologazione” in una qualsiasi loro fase.
Si segnala il provvedimento ottenuto in data 28 aprile 2020, con il quale il Tribunale di Rovigo ha concesso un termine di sessanta giorni ai sensi della sopra citata norma, con riguardo ad un procedimento di concordato preventivo proposto da una società che, sebbene avesse già depositato la proposta e il piano “completi” e fosse in attesa del provvedimento di ammissione, ha ravvisato l’opportunità di intervenire con una ulteriore modifica ed integrazione sia della proposta che del piano di concordato alla luce del completamente mutato scenario economico del Paese, ma soprattutto dell’evolversi delle determinazioni del Governo sulla graduale ripresa delle attività produttive e agli impatti socio-economici che di fatto ne sarebbero derivati.