Concordato preventivo liquidatorio con assuntore ex art. 160, c. 1, lett. b) L.F. e versamento di nuova finanza.

Interessante pronuncia del Tribunale di Padova pubblicata il 9 luglio 2020 ottenuta dagli Avv.ti Roberto Nevoni ed Andrea Olivieri (advisor legali) e Dott. Matteo Fornasini (advisor finanziario) con la quale è stata dichiarata l’apertura di una procedura di concordato caratterizzata dalle seguenti peculiarità.

Sotto il profilo soggettivo, l’assoggettabilità a procedura concorsuale della debitrice proponente avente natura di società semplice e l’impegno assunto in via solidale con la debitrice attraverso accollo cumulativo da parte dell’assuntore, sospensivamente condizionato alla pronuncia del decreto di omologa.

In punto di fattibilità del piano, la relazione di attestazione ex art. 161, c. 3 L.F. era condizionata al verificarsi di eventi “esterni” specificamente individuati ed esplicitati dal professionista incaricato Dott. Enrico Grigolin (Studio SC&A), entro un orizzonte temporale compatibile con la proposta concordataria.

Nelle more del termine concesso dal Tribunale per i chiarimenti richiesti e della proroga concessa ai sensi della sopravvenuta normativa emergenziale Covid-19, si è assistito al verificarsi delle condizioni alle quali era stata subordinata l’efficacia dell’attestazione che, pertanto, è stata integrata esprimendo un giudizio di fattibilità pieno del piano e della proposta concordatari.